Art. 5.

      1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione.
      La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
      Le commissioni di conciliazione sono istituite presso le direzioni provinciali del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro

 

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supplenti dei datori di lavoro nonché da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
      Le commissioni di conciliazione, quando se ne ravvisa la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente o da un suo delegato, e composte in conformità a quanto previsto dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente della sottocommissione e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori.
      La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.
      La richiesta di cui al quinto comma deve contenere l'indicazione:

          1) del nome, del cognome e della residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

          2) del luogo ove è sorto il rapporto o è ubicata l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

          3) del luogo presso il quale devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

          4) dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

      Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria con l'indicazione delle ragioni di resistenza. Entro i dieci giorni

 

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successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
      La decorrenza di tutti i termini della procedura di conciliazione e di arbitrato è sospesa nel periodo dal 1o agosto al 15 settembre di ogni anno.
      La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dare luogo a responsabilità amministrativa».

      2. Il secondo comma dell'articolo 410-bis del codice di procedura civile è abrogato.
      3. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile è abrogato.